La promozione del Parma e la conseguente partecipazione alla prossima Serie A non è più in discussione. Il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato sul caso sms ed ha deciso di punire la società emiliana con cinque punti di penalizzazione da scontare nella stagione a venire. Più severa la pena inflitta ad Emanuele Calaiò, il calciatore resosi protagonista di questa controversa questione: l'attaccante dovrà scontare due anni di squalifica per tentato illecito sportivo. 

Tutto nasce da un messaggio telefonico inviato dall'attaccante ex Napoli e Siena ad un suo ex compagno dello Spezia, Filippo De Col, proprio prima di un match tra il Parma e la compagine ligure. Non è stata dunque accolta la tesi difensiva degli emiliani che parlavano di messaggi in tono scherzoso tra due ex compagni di squadra. Questi gli sms incriminati che non hanno avuto mai riposto da parte di De Col: "Ei pippein non rompete il cazzein venerdì mi raccomando amico mio"; "Dillo anche a claudiein"; "Soprattutto col rapporto che avete con me"; "Comunque pippein stai tranquillo scherzavo tanto per me è uguale tanto fra un po’ smetto". Carriera finita, dunque, per Calaiò. 

Questa la sentenza del TFN:

"Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dall’avvocato Mario Antonio Scino, ha comminato al Parma una penalizzazione di 5 punti da scontare nella stagione 2018-19  e una squalifica di 2 anni, più un ammenda di 20 mila euro,  al calciatore Emanuele Calaiò, in relazione al deferimento della Procura federale per la vicenda dei messaggi sospetti precedenti la gara Spezia – Parma. Ebbene alla luce dei principi testé enunciati, questo Tribunale ritiene provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS, irrilevante essendo che, nello specifico, a tutto voler concedere, questi possa essersi riferito unicamente alla propria incolumità fisica. È di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara".